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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

Richiesta Stato del Procedimento

Richiesta Stato del procedimento

CHE COS'È:

Il combinato disposto degli artt. 90-bis, comma 1 lettera b) e 335, comma 3-ter c.p.p. prevede la facoltà, per la persona offesa dal reato, decorsi mesi 6 dalla data di presentazione della denuncia o della querela, di richiedere informazioni sullo stato del procedimento penale.

L'attestazione rilasciata dall'Ufficio ha valenza di mera comunicazione, se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, ovvero di certificato, se il procedimento è uscito dalla suddetta fase.

CHI PUÒ RICHIEDERLA:

La persona offesa ed il suo difensore. 

Nota bene: il denunciante e l'autore di un esposto che non siano anche persone offese dal reato non hanno diritto al rilascio dell'attestazione, non rivestendo la qualità di parti nel procedimento.

L'indagato ed il suo difensore, quando già a conoscenza del numero di Registro Generale delle Notizie di Reato, nei soli casi in cui la successiva comunicazione ex art. 335 c.p.p. dovesse risultare nulla e non sia stato ricevuto l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., possono presentare una domanda in carta semplice al fine di ottenere l'attestazione dell'emissione del decreto di archiviazione per la successiva richiesta di copie al competente Ufficio.

COME E CON QUALE DOCUMENTAZIONE:

L'interessato deve compilare la richiesta utilizzando l'apposito modulo (PDF editabile) di seguito indicato.

Alla richiesta deve essere sempre allegata la fotocopia del documento di identità dell'interessato. 

Se la richiesta è presentata dal difensore, oltre alla copia di un documento di identità in corso di validità dell'interessato, va allegata copia della nomina a difensore relativa al procedimento penale in merito al quale vengono richieste informazioni.

Nei casi in cui il numero del procedimento penale non sia conosciuto, deve essere allegata anche copia della denuncia o della querela da cui risulti l'attestazione della data di presentazione della stessa.

Non verrà dato seguito alle istanze non provviste di tutti gli allegati richiesti, predisposte utilizzando moduli diversi da quelli previsti e scaricabili dal sito istituzionale della Procura od inviate ad indirizzi differenti da quello indicato.

COSTO:

Come indicato dalla Circolare Ministeriale di data 24 giugno 2003, le attestazioni relative a procedimenti in fase di indagini preliminari non hanno valenza certificativa e sono, pertanto, gratuite.

In tutti i casi in cui vi sia stato esercizio dell'azione penale, ovvero richiesta di archiviazione trasmessa al Giudice per le Indagini Preliminari, emissione di decreto di archiviazione o trasmissione degli atti per competenza ad altra Procura, l'attestazione rilasciata dall'ufficio ha valore di certificato ed è soggetta al pagamento di € 3,92 per diritti di segreteria.

TEMPI:

10 giorni - circa - dalla data di presentazione della richiesta.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art. 90-bis, comma 1 lettera b) c.p.p., art. 335, comma 3-ter c.p.p., Circolare Ministeriale n. 1/8781/44 di data 24 giugno 2003.

Per non aggravare il carico dell’Ufficio, la richiesta dovrà essere indirizzata alla segreteria del Magistrato titolare del fascicolo.

 

ATTENZIONE

NON VERRANNO EVASE RICHIESTE sullo stato del procedimento INOLTRATE ALL’INDIRIZZO DEDICATO ALLE CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 335 C.P.P.

NON VIENE DATA ALCUNA COMUNICAZIONE TELEFONICA SULLO STATO DEI PROCEDIMENTI INDIPENDENTEMENTE DALLA DISTANZA GEOGRAFICA DEL RICHIEDENTE.

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