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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna

Magistratura Onoraria

Magistratura onoraria

1. Nell’organico della giustizia trovano posto, accanto ai magistrati professionali, anche magistrati onorari, distinti per funzioni in varie categorie, fra le quali in particolare menzioniamo i Giudici di pace, i Giudici Onorari di Tribunale, i Vice Procuratori Onorari. Solo questi ultimi svolgono attività requirente e addetti alle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari per l’espletamento delle funzioni indicate dalla legge e segnatamente dall’art. 72 O.G. .
2. Riferimenti normativi

  • artt. 71, 71 bis, 72 Ordinamento giudiziario;
  • D.M. 4 maggio 2005 “Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i tribunali ordinari”;
  • D.M. 26 settembre 2007 “Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari”

3. Nomina a V.P.O.
Per essere nominati V.P.O. occorre presentare domanda di partecipazione alle procedure di selezione secondo il mod. "N" reperibile sul sito del C.S.M. (www.csm.it) ed inviarla al Consiglio Superiore della Magistratura per via telematica e contemporaneamente consegnare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento la domanda in originale e in duplice copia unitamente ai mod. N1, N2 ed N3, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina. Il tutto entro 40 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande. Per i bandi di selezione correnti vedere nella sezione delle News

4. Conferma V.P.O.
La nomina a Vice Procuratore Onorario ha la durata di tre anni ed il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta. Almeno sei mesi prima della data di scadenza del primo incarico triennale, a pena di inammissibilità, gli interessati devono presentare domanda di conferma al Procuratore della Repubblica il quale, una volta istruita la pratica, la trasmette al Procuratore Generale della Repubblica col proprio parere motivato. La domanda di conferma deve essere redatta su apposito modulo (mod. C allegato al D.M. 26 settembre 2007) al quale dovranno essere allegati i mod. C1, C2 e C3 ( contenenti autocertificazione comprovante il permanere dei requisiti per la nomina, dichiarazione di impegno a non esercitare la professione forense nell’ambito del circondario di tribunale o nella sezione distaccata in cui si svolgono le funzioni, dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione di impegno a non esercitare l'attività di mediazione nel circondario di tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito terriroriale e impegno a non assumere il relativo incarico nel corso del rapporto onorario).

5. Funzioni dei V.P.O.
I Vice Procuratori Onorari possono svolgere le funzioni di pubblico ministero, per delega nominativa del Procuratore della Repubblica, nell’udienza dibattimentale, nell’udienza di convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, per la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, e in alcuni procedimenti in camera di consiglio, oltre che nei procedimenti civili. In materia penale non vengono delegate tali funzioni se non in relazione a reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.
Ai sensi dell’art. 50 D. Lgs. 28/08/2000 n. 274 i Vice Procuratori Onorari possono essere delegati anche allo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero nell’udienza dibattimentale avanti al Giudice di pace e possono essere anche delegati allo svolgimento degli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del citato decreto legislativo (esercizio dell’azione penale mediante emissione di citazione a giudizio e richieste del pubblico ministero a seguito della presentazione di ricorso immediato).
Per le sole attività consistenti nel sostenere la pubblica accusa in udienza è prevista la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 4/2 D. Lgs. 273/89, pari ad € 98,13.

 

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